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ToggleL’incidente ferroviario che ha coinvolto i treni in Puglia così come il disastro della strage di Viareggio parte da un punto fermo: la prevedibilità dell’evento.
L’analisi dei dati storici è quindi non solo da considerare ma è un dato basilare su cui fondare tutte le valutazioni susseguenti.
Analizziamoli allora questi fatti storici.
- 29 giugno 2009: incidente ferroviario Viareggio, un treno merci deraglia provocando 32 morti e moltissimi feriti.
- 22 giugno 2009: due carri di un treno merci deragliano tra Vaiano e Prato.
- 19 maggio 2009: i due vagoni terminali di un treno merci deragliano nella stazione di Sesto Calende in provincia di Varese. Uscendo dai binari i vagoni scagliano il pietrisco della massicciata sulla banchina dove sono presenti alcunin viaggiatori: tre persone rimangono ferite.
- 3 giugno 2008: trenta persone rimangono ferite nello scontro, avvenuto nella stazione di Ancona, fra un treno regionale Pesaro -Termoli che viaggia sul terzo binario e una motrice che sta facendo manovra sullo stesso binario. I passeggeri riportano ferite così come il macchinista.
- 17 luglio 2007: tamponamento tra treni alla stazione di Lecco. Un treno in arrivo da Milano in deposito sul binario 6 passa accidentalmente sul binario 5 andando a tamponare un altro convoglio. Feriti tre ferrovieri e due viaggiatori.
- 15 giugno 2007: Scontro tra un treno merci e una littorina nel nuorese, vicino Macomer, nella tratta tra Birori e Bortigali. Il bilancio è di tre morti e otto feriti.
- 20 dicembre 2005: un treno regionale proveniente da Campobasso imbocca un binario già occupato da un altro convoglio e travolge letteralmente l’ultima carrozza di un treno diretto a Caserta. L’impatto a Roccasecca nei presso di Frosinone è fortissimo. Alla fine si conteranno due vittime e decine di feriti.
- 7 gennaio 2005: 10 morti ed oltre 50 feriti il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto in località Bolognina di Crevalcore nella pianura bolognese. Un cargo merci si scontra con l’interregionale 2255 partito da Verona alle 11.39.
- 13 settembre 2004. E’ di due morti e trenta feriti il bilancio dell’incidente avvenuto al treno regionale 4441 della linea ferroviaria Cuneo-Torino che transita nei pressi di Madonna dell’Olmo.
- 20 marzo 2004: E’ di una vittima e di 23 feriti il bilancio dell’incidente ferroviario che coinvolge due Euronight avvenuto poco lontano dalla stazione di Stresa-Belgirate.
- 14 maggio 2003: Scontro tra Roma sulla circonvallazione Nomentana nei pressi di Ponte Lanciani poco prima dell’arrivo alla stazione Termini di due treni Intercity: dodici feriti.
- 11 aprile 2003: Sulla linea Novara-Milano un intercity si scontra con un autocarro che sta attraversando i binari all’altezza di un passaggio a livello.
- 1 ottobre 2003: il treno regionale 11432 che collega Porretta Terme a Bologna deraglia alle 8.15 poco dopo la stazione di Casalecchio Garibaldi. Il bilancio è di 127 feriti ed un norto. Ad uscire dalle rotaie sono state le prime tre carrozze del convoglio che avrebbe imboccato un binario morto andando ad urtare contro il terminale in cemento armato.
- 20 luglio 2002: 8 morti e 30 feriti in Sicilia dove l’intercity 1935 Palermo Venezia deraglia tra le stazioni di Venetico e Rometta Marea in provincia di Messina. Diversi vagoni del convoglio che trasportava 190 persone cadono in una scarpata.
- 14 settembre 2001: a Colle Isarco un treno merci urta un altro treno merci fermo alla stazione. Muoiono i due macchinisti.
- 11 maggio 2001: é di dieci feriti l’incidente ferroviario in seguito al deragliamento dell’espresso 895 Roma-Reggio Calabria in seguito a una frana che invade i binari a Favazzina di Scilla.
- 22 aprile 2001: 15 persone ferite nell’incidente che vede coinvolti a pochi Km da Brescia un treno passeggeri e un merci sulla linea Venezia Milano
- A giugno 2000 a Solignano all’entrata in Stazione sulla linea Parma La Spezia si scontrano frontalmente due treni merci. Muoiono 5 macchinisti ed un altro è ferito.
- 23 marzo 1998: A Castello il pendolino Roma Bergamo deraglia ed entra in collisione con un treno regionale. Muore un passeggero e trenta sono i feriti.
- 2 agosto 1997: deraglia all’ingresso della stazione Casilina di Roma l’espresso Reggio Calabria Torino.
- 12 gennaio 1997: a Piacenza il pendolino Etr 460 deraglia a 300 mt dalla stazione mentre è in viaggio da Milano a Roma con 150 passeggeri. 8 morti e 29 feriti.Illeso l’ex Presidente della Repubblica Cossiga.
Se guardiamo, pertanto, gli anni antecedenti al 2009 vediamo che vi è una consistente casistica di eventi pregressi di incidenti:
- nel 2005 si rilevano 6 deragliamenti, 4 altri incidenti
- nel 2006 , 11 deragliamenti, 5 altri incidenti
- nel 2007, 8 deragliamenti, 3 altri incidenti
- nel 2008, 8 deragliamenti , 3 altri incidenti.
In uno studio fatto dall’ERA nel 2009 (documento Era/Rep/03-2009/Saf) sulla valutazione dell’impatto dell’uso dei dispositivi di rilevamento deragliamenti (DDD) sulla rete ferroviaria Europea, l’Italia ha portato un elenco di 45 deragliamenti in 7 anni!.
Nella nota ANSF n. 35 del 21 ottobre 2009 presa in visione dal teste Chiovelli questi ci conferma che : “ sono evidenziati dal 2001 alla data della lettera, 150 svii di treni merci…dai dati che avevamo individuato avevamo visto che dei 118 deragliamenti che avevamo preso a campione, in cui erano stati coinvolti 163 carri, di questi 14 avevano riportato lo svio con lo smontaggio del carrello, 33 non avevano riportato lo smontaggio del carrello e poi per i restanti 117 carri non si è riusciti a risalire a quale era la condizione dopo lo svio”
Ed ancora. Nella Relazione di indagine per l’incidente ferroviario di Viareggio redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 23 marzo 2012 si legge come il fenomeno degli svii registri un numero di episodi annui ancora troppo alto, con conseguente rischio potenziale molto elevato per gli effetti disastrosi in condizioni particolari.
Quindi la domanda che dobbiamo porci nella strage avvenuta in Puglia è: l’evento poteva essere inquadrato in un evento imprevedibile anche in considerazione degli antecedenti storici?
Giuridicamente si è in presenza di colpa con previsione dell’evento.
Qualunque problema di prevedibilità impone che sia definito l’oggetto della previsione che, nella specie, è costituito dall’evento che, conseguentemente, deve essere descritto. Il tema è delicato di rilevante importanza pratica e ricco di implicazioni teoriche. Essa è funzionale alla individuazione di un esito lesivo che costituisca espressione del rischio specifico che una determinata disciplina cautelare è chiamata a governare.
Affermata la necessità di fare riferimento all’evento ai fini del giudizio di prevedibilità che fonda la colpa, occorre determinare il criterio in base al quale individuare le particolarità dell’evento nella sua complessità che vengono selezionate ai fini della sua definizione. Si tratta, appunto, del problema dell’evento prevedibile che spesso compare nei casi giudiziari di illeciti colposi di evento. Sono possibili due approcci: uno che descrive l’evento così come si è storicamente verificato con tutti i suo contingenti dettagli; l’altro che invece coglie lo stesso evento in senso generalizzante, come un evento del genere di quello prodotto. Sono evidenti le diverse conclusioni applicative cui conducono le due opposte soluzioni : l’una restringe a dismisura l’area prevedibile, giacché esisterà sempre una descrizione abbastanza ricca da cogliere la irripetibilità ed unicità di ciascun evento che verrà così sottratto ad ogni possibilità di ripetizione; l’altra la amplia, in relazione alle diverse modalità con le quali si conduce la selezione degli aspetti del fatto considerati ai fini della costruzione in senso generalizzante della tipologia o classe di evento. La scelta attinge ad una matrice logica. E’ stato osservato che il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche. Appurare se un evento è prevedibile implica allora l’elaborazione di una generalizzazione, una descrizione nella quale siano incluse certe particolarità del caso e non altre.
Così posto il problema si delinea un ulteriore, importante passaggio afferente l’individuazione dei criteri in base ai quali procedere alla generalizzazione dell’evento, cioè alle modalità rilevanti. Un nodo non marginale, giacché l’esito de giudizio di prevedibilità è per lo più strettamente condizionato dal tipo di descrizione data dell’evento. L’aspetto più problematico riguarda, l’inclusione nella descrizione dell’evento dello svolgimento causale.
L’accoglimento della tesi che esclude la rilevanza dello sviluppo causale comporta una ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità; e disperde la fondamentale istanza, già evocata, afferente alla congruenza tra ragioni della regola cautelare e cause dell’evento.
In dottrina non si dubita che in materia di colpa la prevedibilità non debba essere accertata rispetto al solo evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali. Si tratta di porre a confronto il decorso causale che ha originato l’evento concreto conforme al tipo con la regola di diligenza violata; e di controllare se tale evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell’agente è stato qualificato come contrario a diligenza. Si tratta quindi di verificare se lo svolgimento causale concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata. Peraltro anche sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell’evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. La Corte di cassazione con sentenza 39606 del 2007 ha già avuto modo di considerare che la descrizione dell’evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile e imprevedibile.
Mutuando dalla esperienza vissuta nel processo per la strage di Viareggio ancora in corso, questo, a mio avviso, è il punto focale su cui dovrà concentrarsi il processo che ha coinvolto i treni in Puglia.
Ancora una volta un evento che poteva essere previsto ha causato una tragedia e distrutto intere famiglie a cui non rimarrà che chiedere giustizia per un evento ormai non più rimediabile.
Un approfondimento dell’articolo ………..