Come viene nominato l’amministratore di sostegno e quali soggetti possono assumere tale incarico?
L’amministratore di sostegno viene nominato per tutelare individui che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità temporanea di provvedere ai propri interessi; la nomina viene effettuata dal giudice tutelare del luogo dove si trova la persona interessata (art. 404 codice civile).
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può esser proposto dallo stesso soggetto beneficiario, dai familiari (ovvero dal coniuge o convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado), dal tutore o curatore, dal pubblico ministero o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali interessati dell’assistenza della persona.
Il giudice, ricevuto il ricorso, deve provvedere entro 60 giorni, mediante decreto motivato immediatamente esecutivo: se vi è urgenza, il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che deve compiere.
Il decreto di nomina deve, inoltre, contenere l’indicazione della durata dell’incarico (che potrà essere anche indeterminata), l’oggetto, gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti di spesa che l’amministratore può sostenere in relazione alle somme di cui il beneficiario ha disponibilità, la periodicità con la quale l’amministratore deve riferire al giudice, in merito all’attività svolta e alle condizioni della persona beneficiaria.
Il ricorso contenente la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno deve contenere le ragioni che hanno motivato una tale domanda, indicando le generalità del ricorrente, del beneficiario, del coniuge, dei figli, degli ascendenti, dei conviventi e fratelli del beneficiario.
Il giudice, sentita la persona beneficiaria e valutati i bisogni della stessa, provvede dopo aver raccolto le informazioni necessarie ed aver ascoltato i familiari.
Lo stesso, in ogni caso, può assumere d’ufficio accertamenti medici e ogni altro mezzo necessario per la decisione avendo, in ogni momento, il potere di modificare e/o integrare le decisioni prese.
L’amministratore di sostegno può essere scelto dalla stessa persona beneficiaria che, in previsione della propria futura infermità, lo abbia designato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il giudice, in mancanza di designazione o per gravi motivi, potrà individuare un soggetto diverso come amministratore di sostegno, con decreto motivato: in ogni caso, il giudice tutelare che dovrà scegliere chi nominare come amministratore, opererà tale scelta preferendo, ove possibile, il coniuge non legalmente separato, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato come superstite con testamento.
Avv. Giulia Gagliardi
Studio Caradonna & Iellamo Avvocati