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ToggleErroneamente si è portati a credere che un genitore possa lasciare a un figlio più di quanto abbia dato agli altri e che, tra fratelli, vigano regole di parità di trattamento; ma la legge, tuttavia, non prevede questo.
La legge, infatti, non contempla alcun divieto di discriminazione all’interno della famiglia.
Ma, se è così, perché si è portati a ritenere che le donazioni ai figli debbano esser fatte in parti uguali ?
Con questo articolo, spiegheremo quali sono gli obblighi per i genitori sia nel caso in cui facciano una donazione, sia nel caso in cui redigano un testamento.
Per comprendere meglio, facciamo un esempio: supponiamo che due fratelli siano in attesa di ricevere l’eredità da un loro genitore che, però, avendo una preferenza per uno dei figli, sia intenzionato a lasciargli una parte più sostanziosa del suo patrimonio, a differenza dell’altro figlio, al quale vorrebbe riservare pertanto una porzione molto inferiore.
Che fare in questi casi ?
Cos’è il divieto di discriminazione all’interno della famiglia ?
Sebbene un genitore non possa mai diseredare un figlio, ciò non vuol dire che il suo patrimonio debba necessariamente essere diviso in quote uguali tra i vari figli.
Come detto, un genitore può infatti dare di più ad un figlio e di meno ad un altro; ma ciò che conta è che garantisca a ciascuno dei figli una quota che si chiama, appunto, di legittima.
Di cosa si tratta ?
Le quote di legittima sono, dunque, quote minime del patrimonio del genitore che, per legge, devono essere sempre riservate ai parenti più stretti: ossia, al coniuge e ai figli.
Pertanto, un figlio ha diritto di ottenere dal proprio genitore sono la quota legittima, non potendo rivendicare di più.
Come spiegato, ciò non toglie che il genitore possa decidere di lasciare ad un figlio più della quota di legittima che gli spetterebbe.
In buona sostanza, la legittima rappresenta una soglia minima al di sotto della quale non si può scendere, che tuttavia non esclude la possibilità di ulteriori elargizioni.
Per verificare se le quote di legittima siano state rispettate, all’esito di un’eredità, si comprende che bisognerà attendere la morte del genitore.
Solo allora, infatti, con la divisione della sua eredità e la lettura delle sue ultime disposizioni testamentarie, si potrà vedere se, tra donazione e testamento, sia stata lesa la quota di legittima di uno dei figli o del coniuge superstite.
Ciò significa, quindi, che prima dell’apertura della successione, non vi sarà possibilità di contestare gli eventuali atti di donazione compiuti dal genitore quando ancora era in vita.
Come si fa a vedere se le quote di legittima sono state violate ?
La legittima può essere soddisfatta sia attraverso donazioni fatte in vita da genitore, sia attraverso il testamento.
Ciò significa che, per capire se siano state violate le quote di legittima spettanti ai figli, occorrerà tenere in considerazione non solo quei beni che siano stati inseriti nel testamento, ma anche tener conto delle donazioni fatte in vita.
Potrà accadere, pertanto che un genitore abbia intestato nel corso della propria esistenza uno o più immobili ad un figlio e conseguentemente non lasciargli altro nel testamento, ritenendo così di aver già soddisfatto, con le precedenti intestazioni degli immobili, la quota di legittima che spettava al figlio stesso.
E’, infatti, possibile che un genitore lascia al figlio la sua quota di legittima attraverso donazioni, mentre lasci all’altro figlio altrettanto col testamento.
Pertanto, se dovesse essere accaduto diversamente; ossia, se alla morte del genitore e dopo aver diviso l’eredità, un figlio si accorgesse di non aver ricevuto la sua quota di legittima, solo allora potrà agire in giudizio chiamando in causa il fratello e se, ancora in vita, anche l’altro genitore, per ottenere dal giudice una sentenza che ponga rimedio alla divisione del patrimonio effettuata senza rispettare le quote di legittima che la legge prevede.
Non a caso, questo tipo di azione, che si propone con un atto di citazione, è chiamata azione di lesione della legittima: fulcro della causa sarà la ricostruzione del patrimonio del defunto, in cui si terrà conto, per quel che si è detto, anche delle donazioni fatte in vita.
Quote di legittima spettanti ai figli
In generale, le quote di legittima variano a seconda dell’eventuale esistenza in vita dell’altro genitore e, ovviamente, a seconda del numero di figli.
Perciò, se un genitore lascia un solo figlio e il coniuge, al primo va un terzo del suo patrimonio e al coniuge l’altro terzo; il residuo del patrimonio, ossia l’ultimo terzo, potrà essere lasciato a chi si vuole: dunque, al coniuge, ai figlio o anche a un terzo.
Se, invece, un genitore lascia due o più figli e il coniuge, ai primi vanno due quarti dell’eredità in parti uguali, e al coniuge un quarto; il residuo del patrimonio, anche in questo caso, può essere attribuito a chi si vuole.
Se un genitore lascia però un solo figlio, senza più coniuge – perché ad esempio già morto oppure divorziato -, al figlio dovrà essere lasciato necessariamente la metà del patrimonio; se, infine, un genitore lascia due o più figli, senza più coniuge, anche in questo caso perché morto o divorziato, ai figli andranno riservati due terzi dell’eredità in parti uguali.
Si può lasciare di più a un figlio che all’altro ?
In base a quello che abbiamo spiegato, è chiaro che non può esserci alcuna violazione di legge nel caso in cui un genitore faccia più donazioni a un figlio, piuttosto che all’altro.
Quest’ultimo, però, se dovesse ritenere di essere stato danneggiato rispetto a ciò che gli spettava, dopo la morte del genitore, potrà agire in giudizio davanti al tribunale, per chiedere se sommando donazioni alle eventuali disposizioni testamentarie, gli sia stato riconosciuto di meno rispetto alla quota di legittima che gli spettava.
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