Guida in stato di ebbrezza: cosa c’è da sapere e come comportarsi con le nuove normative

In questo articolo, vi spiegherò cosa succede dopo che Polizia o Carabinieri abbiano accertato che eravate alla guida in stato di ebbrezza, tramite etilometro o tramite esame del sangue.

In questi casi, vi potrà essere ritirata la patente e gli atti vengono trasmessi al Prefetto, il quale potrà poi procedere ad emettere un provvedimento con il quale potrà esservi sospesa la patente.

Contro tale ordinanza di sospensione della patente, ovviamente, avrete la possibilità di ricorrere, avanti al Giudice di Pace, tenendo però presente che il termine per farlo sarà molto breve: entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza appunto.

Col deposito del ricorso, sarà anche possibile chiedere che il Giudice disponga la restituzione della patente.

L’aspetto più preoccupante deriva, però, dal fatto che in tale casi si può essere denunciati penalmente se il tasso alcolemico accertato, sia superiore al valore di 0,8 grammi/litro.

In tal caso, infatti, gli atti vengono trasmessi alla Procura della Repubblica e, contro di voi, verrà aperto un procedimento penale.

Peraltro, quando il tasso alcolemico supera tale valore e vi venga ritirata la patente, non sarà possibile avere un permesso di guida.

Il permesso, infatti, potrà esservi concesso solo se il tasso alcolemico sia inferiore a 0,8 grammi litro e non ci sia stato un incidente.

Il permesso di guida, inoltre, dovrà essere richiesto al Prefetto entro un termine molto breve, ossia entro 5 giorni dal ritiro della patente e dovranno, inoltre, essere specificamene indicate le ragioni lavorative della richiesta e prodotta la documentazione per dimostrare la vostra impossibilità di raggiungere, ad esempio, il vostro posto di lavoro con mezzi pubblici.

Naturalmente, ci possono essere anche altre ragioni per giustificare tale richiesta che, in ogni caso, non potrà concedervi più di 3 ore al giorno in cui avere il permesso di guida: ore che, comunque, verranno recuperate alla fine del periodo di sospensione della patente.

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Le nuove sanzioni

Preliminarmente, occorre sapere che affinché inizi un procedimento penale è necessario che venga superata la soglia di tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro, oppure che vi siate rifiutati di sottoporvi all’alcol test.

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In tal caso, oltre al procedimento amministrativo legato al ritiro della patente da parte della Prefettura, con sospensione della patente stessa, di solito, per un periodo di tempo determinato con obbligo di sottoporsi anche a visite mediche presso una commissione medica, che avrà lo scopo di verificare la vostra idoneità alla guida, scatterà anche un procedimento penale.

Quest’ultimo può concludersi con sanzioni che possono variare dall’arresto, all’ammenda, con la sospensione o la revoca della patente e perfino la confisca dell’auto, se questa vi appartiene.

Le sanzioni, poi, aumentano progressivamente a seconda del tasso alcolemico che verrà riscontrato.

Sulle sanzioni, infatti, il Codice della Strada prevede quattro ipotesi:

1) la prima ipotesi non costituisce reato, ma solo un illecito amministrativo ed è, pertanto, meno grave rispetto alle successive tre: essa si ha quando venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, ma non superiore a 0,8, con la previsione di una sanzione pecuniaria che può andare dalle €. 532,00 fino ad €. 2.127, oltre alla sospensione della patente da tre a sei mesi, con la decurtazione di 10 punti dalla patente;

2) qualora, invece, vi venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, ma non superiore a 1,5, scatterà il procedimento penale ed è addirittura previsto l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da €. 800,00 a €. 3.200,00.

La legge prevede, inoltre, aggravanti di pena con possibili aumenti, quando il reato sia stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 6, con sospensione della patente da sei mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

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3) Nel caso in cui venga, invece, accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è previsto l’arresto da sei mesi ad un anno o l’ammenda da €. 1.500 a €. 6.000 ed anche in questo caso l’ammenda aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7; la sospensione della patente da uno a due anni, con l’ulteriore previsione che la patente possa essere revocata in caso di recidiva nel biennio, ossia se si commette lo stesso fatto nei due anni dalla precedente condanna.

La confisca del veicolo

Infine, è prevista la confisca del veicolo sequestro se vi appartiene.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Attenzione, che se avete provocato un incidente stradale ed è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida vi sarà sempre revocata.

Nella nozione di incidente stradale deve intendersi ricompreso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Così, potrà essere considerato indicente anche il semplice urto dell’auto contro un ostacolo o l’uscita di strada.

Ciò che conta, infatti, è che l’influenza dell’alcool e sia stata causa, anche se non esclusiva, del sinistro.

Rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test

guida in stato di ebbrezza test etilometro

4) Cosa succede, infine, in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcol test ?

Ebbene, tale rifiuto integra un reato e le sanzioni previste sono l’arresto da sei mesi ad un anno o l’ammenda da €.1.500 a €.6.000 con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea; la revoca della patente se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti.

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Articolo realizzato con lo studio Legale Caradonna

Fonte Immagini: Depositphotos

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