L’acquisto della proprietà per usucapione

L’usucapione è un modo per acquistare la proprietà di un bene mobile o immobile a titolo originario, ossia senza bisogno di un contratto, di un testamento e senza che vi sia l’accordo del proprietario del bene stesso.

Affinché ciò possa però realizzarsi, sono necessari due requisiti: il possesso e il tempo.
Con riguardo al possesso, occorre essersi comportati come se si fosse il vero proprietario del bene da usucapire mentre, il vero proprietario, deve essersi disinteressato completamente della situazione, lasciando che l’immobile venisse utilizzato dall’altro soggetto.

In particolare, il possesso del bene deve essere stato pacifico e non clandestino, ossia non acquistato con violenza e non conseguito di nascosto.
Per quanto riguarda invece il tempo, il possesso deve svolgersi in maniera continuativa per il periodo che viene indicato dalla legge che, di regola, è 20 anni per gli immobili il cui possesso sia stato acquistato in malafede, per gli altri diritti di godimento sopra un immobile e per i beni mobili; è invece di 10 anni, se l’acquisto è avvenuto in buona fede e in base ad un atto pubblico registrato da un soggetto che, in realtà, non era il vero proprietario del bene.

Inoltre, affinchè possa realizzarsi l’usucapione, è necessario che non vi sia stata una interruzione del possesso di durata superiore all’anno.
Affinché il possessore diventi effettivo proprietario del bene, è necessaria una sentenza del Giudice che dichiari l’avvenuta usucapione, sentenza che dovrà essere poi trascritta nei registri pubblici.
Il possessore dovrà, perciò, rivolgersi ad un avvocato per iniziare una causa civile, provando l’esistenza dei due presupposti richiesti dalla legge: il possesso e il decorso del tempo.

La prova potrà essere data in qualsiasi modo, anche per testimoni; sarà opportuno, pertanto, conservare eventuale documentazione inerente le spese sostenute per lavori effettuati sul bene o scambi di corrispondenza con il proprietario.
I testimoni potranno dichiarare davanti al Giudice di aver visto il possessore utilizzare il bene e comportarsi come se ne fosse il proprietario.
Il vero proprietario del bene, per evitare l’usucapione, dovrà invece interrompere il termine, affinchè questa non maturi: l’interruzione può essere naturale, quando il possessore viene messo nell’impossibilità di esercitare il possesso per oltre un anno, oppure civile, quando venga notificata al possessore una domanda giudiziaria diretta a contestare la legittimità del potere esercitato sulla cosa.

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La recente giurisprudenza, invece, non ha riconosciuto valore alla formale costituzione in mora inviata a mezzo raccomandata a/r dal proprietario al possessore del bene.

L’atto interruttivo, dunque, interrompe i termini dell’usucapione che, da quel momento, riprendono a decorrere.

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