L’udienza preliminare: a cosa serve e come si svolge ?

L’udienza preliminare come funziona

È prevista solo per quei reati che, normalmente, sono più gravi, per i quali, perciò, non viene fatta una citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero; in questi casi, perciò, dopo aver concluso le indagini, il Pubblico Ministero fa una richiesta di rinvio a giudizio, successivamente alla quale viene fissata un’udienza preliminare.
Si tratta, normalmente, di una udienza filtro, tenuta dal Giudice dell’Udienza Preliminare (il così detto GUP) che, in buona sostanza, serve a valutare se le accuse elevate a carico dell’imputato debbano essere verificate in un giudizio dibattimentale oppure no.

La differenza tra Udienza preliminare e quella dibattimentale

L’udienza preliminare, a differenza di quella dibattimentale che è pubblica, si tiene in camera di consiglio, ossia, senza che nessuno oltre all’imputato e al suo avvocato possano assistervi, oltre naturalmente al Pubblico Ministero.
Un evento che può accadere si ha quando il Giudice ritenga che le indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero non siano state complete: in questi casi, il GUP potrebbe indicarne ulteriori, stabilendo un termine entro tali ulteriori indagini dovrebbero essere svolte e, conseguentemente, la data della nuova udienza preliminare.

Cosa prevede la Legge

La legge prevede, in ogni caso, che il Giudice possa assumere anche d’ufficio le prove che ritiene decisive per la sentenza di non luogo a procedere: ossia, per un provvedimento con il quale sostanzialmente respinge la richiesta di rinvio a giudizio fatta dal Pubblico Ministero; ciò accadrà quando gli elementi raccolti dalla pubblica accusa sia stati valutati dal Giudice come insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Un’altra cosa importante, riguarda il diritto dell’imputato di rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere interrogato, nel corso dell’udienza preliminare.

All’esito dell’udienza preliminare, il Giudice come detto può emettere una sentenza di non luogo a procedere, oppure il decreto che dispone il rinvio a giudizio a carico dell’imputato.

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La sentenza di non luogo a procedere dovrà essere pronunciata dal Giudice, anche quando sussista una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; lo stesso provvedimento verrà pronunciato anche quando il Giudice valuti che il fatto addebitato all’imputato non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussista o che l’imputato non lo abbia commesso, oppure, infine, se il Giudice valuti che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per una qualsiasi causa.

Negli altri casi, seguirà perciò il vero e proprio processo dibattimentale, a meno che l’imputato non abbia scelto una strada alternativa chiedendo, ad esempio, il patteggiamento o il rito abbreviato.

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