Colui che vuole disporre dei propri beni dopo la morte può servirsi del testamento; vediamo quali sono le forme di testamento più utilizzate che si trovano nel nostro ordinamento e come è necessario redigerlo affinché sia valido.
Il più diffuso è sicuramente il c.d.testamento olografo disciplinato dall’articolo 602 del codice civile.
Questo testamento deve essere scritto di pugno e deve contenere, oltre alle disposizioni testamentarie, la data ( ovvero giorno, mese e anno) e la firma di chi lo redige. Ai sensi dell’articolo 606 del codice civile, l’autografia e la sottoscrizione sono requisiti necessari del testamento olografo pena la nullità dello stesso. L’omessa o l’incompleta indicazione della data, invece, comporta l’annullamento del testamento che può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizione testamentarie.
Il testamento olografo deve poi essere presentato per la pubblicazione al Notaio che, alla presenza di due testimoni, redigerà nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descriverà lo stato del testamento e ne riprodurrà il contenuto facendo altresì menzione della sua apertura. Detto verbale dovrà essere sottoscritto da chi ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio; con la pubblicazione, il testamento ha esecuzione (art. 620 c.c.).
Il testamento pubblico, al contrario, è disciplinato dall’articolo 603 del codice civile ed è redatto da un notaio.
Il soggetto interessato deve infatti dichiarare, in presenza di due testimoni, le proprie volontà al notaio che metterà per iscritto quanto allo stesso riferito.
Il testamento dovrà contenere l’indicazione del luogo, della data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione e dovrà essere firmato da tutti i presenti ovvero il testatore, il notaio e i due testimoni.
Ai sensi dell’articolo 606 del codice civile, il testamento pubblico deve presentare necessariamente la redazione per iscritto del notaio, le dichiarazioni del testatore nonché la sottoscrizione di entrambi pena la nullità dello stesso. Gli altri difetti di forma possono essere eccepiti, anche in questo caso, su istanza di chi vi abbia interesse nel termine di 5 anni, ai fini dell’annullabilità del testamento.
Nel nostro ordinamento vi sono poi altre tipologie di testamento, c.d. testamenti speciali ( ad esempio, malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.), testamento a bordo di nave (art. 611 c.c.), testamento a bordo di aeromobile (art. 616 c.c.), testamento dei militari e assimilati (art. 617 c.c.), che sono stati disciplinati per far fronte a situazioni di grave emergenza ma la cui efficacia è limitata nel tempo.